Art. 1.
(Oggetto).

      1. La presente legge disciplina l'istituzione della città-regione di Roma capitale e ne configura il regime speciale e le peculiarità in quanto capitale della Repubblica italiana, sede delle istituzioni del Governo nazionale e sede che ospita lo Stato della Città del Vaticano.
      2. Sono fatte salve le competenze spettanti alla regione Lazio e alla provincia di Roma, secondo i princìpi fissati dalla Costituzione.
      3. La città-regione di Roma capitale esercita in autonomia le funzioni necessarie per la gestione dei propri interessi, e a tal fine ha a disposizione adeguati mezzi economici e finanziari, conformemente a quanto previsto dalla Costituzione.
      4. La città-regione di Roma capitale è un ente territoriale autonomo differenziato e svolge le proprie funzioni nel rispetto del principio di leale collaborazione e cooperazione istituzionale con le istanze di governo regionale e statale.
      5. Il territorio della città-regione di Roma capitale corrisponde all'area del comune di Roma alla data di entrata in vigore della presente legge.
      6. I comuni limitrofi all'area territoriale del comune di Roma hanno la facoltà di unirsi alla città-regione di Roma capitale che garantisce loro, nell'ambito del proprio statuto, autonomia amministrativa. La scelta di entrare a fare parte della città-regione di Roma capitale è subordinata all'esito positivo di una consultazione popolare dei cittadini del comune che intende esercitare l'opzione, secondo le modalità previste da un decreto del Ministero dell'interno da adottare entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge.

 

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